STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BALDISSERO CANAVESE
Art. 1 Denominazione e sede
1.1 In data 23 novembre 1992 è stata costituita presso il notaio Vincenzo Bruno di
Castellamonte (TO) con atto n. 61493 un'associazione turistica, culturale, ricreativa e
sportiva denominata "Associazione Turistica Pro Loco di Baldissero Canavese".
1.2 A partire dal 31 gennaio 2014, l'associazione ha sede legale in Baldissero Canavese,
Piazza Unità d’Italia, 3 e adotta il presente statuto.
1.3 L'associazione svolge la sua attività per una durata illimitata.
Art. 2 Costituzione ed ambito territoriale di attività
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare
attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico,
artistico e sportivo del territorio del Comune di Baldissero Canavese e favorire il
miglioramento della vita dei suoi residenti.
2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il
concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività
nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili
nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
2.3 La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato
Regionale delle Pro Loco del Piemonte, nel rispetto dello Statuto e delle normative
U.N.P.L.I.
Art. 3 Oggetto sociale
3.1 La Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed
Enti pubblici e privati, si propone di:
a) riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico-culturale
sociale e sportivo della località, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti
e non nella località medesima;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati,
iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,
manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative
di solidarietà sociale, recupero ambientale, ecc.) che servano ad attirare e rendere
più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del
territorio;
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture la loro cura e mantenimento;
e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della
popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età,
progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione
e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della
comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di
emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);
f) aprire e gestire circoli per i soci, per cui, secondo le norme U.N.P.L.I, tra cui l’articolo
148, commi 3, 5, 6, 7 e 8, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
effettuata presso la Sede in cui si svolge l’attività istituzionale, sarà rivolta
esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.
Art. 4 Soci
4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Onorari.
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì
coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, e altri) sono interessati
all'attività della Pro Loco.
4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni
volontarie straordinarie.
4.4 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti
acquisiti nella vita della Pro Loco.
4.5 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
Art. 5 Diritti ed obblighi dei soci
5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari
sono esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro
Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed
organizzate dalla Pro Loco.
5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
Art. 6 Ammissione e perdita della qualifica di socio
6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a
seguito del versamento della quota associativa annuale, ad esclusione dei Soci onorari.
6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni
o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del
Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
6.4 L'esclusione di un Socio Onorario viene decisa dall’Assemblea della Pro Loco per
dimissioni o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a
comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
6.5 La qualifica di Socio Ordinario decade automaticamente 30 giorni dopo la fine dell’anno
sociale per cui si è versata la quota associativa.
Art. 7 Organi
7.1 Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario ed il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 L'assemblea dei soci
8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla
legge ed al presente statuto, obbligano i Soci, secondo il concetto di sovranità
dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare
della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi,
secondo il principio del voto singolo come da codice civile, mentre nell'ambito delle
Associazioni Pro Loco non è ammesso il voto per corrispondenza.
8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in
regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Ogni socio ha diritto ad
un voto ed è consentita una sola delega conferita per iscritto.
8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
a) Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro
Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di
assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente
dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di
assenza del Segretario della Pro Loco.
b) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro
Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno,
con avviso portato a conoscenza dei Soci (i soci devono essere in regola con il
versamento della quota avvenuto almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la
celebrazione dell'Assemblea, valutando inoltre in contemporanea l'esistenza del
tesseramento del Socio anche per l'anno precedente a quello della votazione) almeno
10 giorni prima della data fissata.
c) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente
previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno
la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;
in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia
il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi.
8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua
competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del
bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o
dei Soci.
8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 31 gennaio.
8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento della Pro Loco.
8.8 L'avviso di convocazione delle Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere
consegnata a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall'affissione
con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco, in
pubblica bacheca, etc.).
8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza
dei due terzi dei voti validi.
8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
Art. 9 Il consiglio direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una
equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a sette e non
superiore a quindici unità.
9.2 L'Assemblea, dopo averne fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio
Direttivo che vengono eletti con votazione segreta ovvero in modo palese se stabilito
all’unanimità.
9.3 Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le preferenze indicate
non superino il numero dei consiglieri da eleggere, pena l’annullamento del voto.
9.4 I membri del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa
ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto chi ha già ricoperto in precedenza
incarichi direttivi nella Pro Loco; qualora più candidati abbiano già ricoperto incarichi
direttivi, viene eletto chi è stato membro del Consiglio Direttivo per più tempo e,
persistendo ancora la parità, il più anziano di età.
9.5 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga
opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei
Componenti.
9.7 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione
motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il
quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9.8 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:
i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni,
seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la
surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio
Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la
vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei
Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro
due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un
nuovo Consiglio Direttivo.
9.9 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo
economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta
Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.10 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei
membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9.11 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in
particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali
che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo,
all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la
formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del
rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
9.12 Il Consiglio Direttivo predispone il regolamento interno riguardante disposizioni di
funzionamento ed organizzazione non contemplati nel presente Statuto e lo svolgimento
dei servizi dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
9.13 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
9.14 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano
interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza
diritto a voto.
9.15 Al Consiglio Direttivo può essere invitato il Sindaco del Comune, con facoltà di
parteciparvi e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza
tuttavia avere diritto di voto.
9.16 Alla riunione del consiglio direttivo partecipa di diritto un rappresentante nominato
dall’amministrazione comunale senza avere diritto di voto.
9.17 Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo un massimo di tre membri
dell’amministrazione Comunale. La carica di Presidente non può essere ricoperta da uno
di loro.
9.18 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci
presso la sede sociale.
Art. 10 Il Presidente
10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con
votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio
Direttivo.
10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono
pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può
essere riconfermato una sola volta consecutiva. La carica è gratuita.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai
Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).
10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio
Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua
Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della
documentazione contabile della Pro Loco.
10.7 E' assistito dal Segretario.
10.8 Il Presidente, in caso di urgenza, può deliberare su argomenti di competenza del
Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione.
Art. 11 Il segretario ed il tesoriere
11.1 Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo, e possono essere
rieletti più volte.
11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la
conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura
l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea
documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco
nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
11.5 Non è possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
Art. 12 Il collegio dei revisori dei conti
12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di
norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed
occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
12.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono
esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del
Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
Art. 13 Entrate e spese
13.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo
svolgimento della propria attività sono:
a) quote e contributi dei Soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione
sociale.
13.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il
raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti
(neppure in modo indiretto) ai Soci.
13.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore
delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 14 Prestazioni dei soci
14.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
14.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
14.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
14.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e
può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che
hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
14.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio
Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o
incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di
regolare documentazione fiscale.
Art. 15 Rendiconto consuntivo economico e finanziario
15.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto
consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci
annualmente.
15.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come
previsto dalla Legislazione vigente in materia.
15.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della
Pro Loco.
Art. 16 Scioglimento
16.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria
appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5
dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In
seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'assemblea è validamente costituita con i
2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei
presenti.
16.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di
tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre
Associazioni di promozione sociale, operanti sul territorio di Baldissero C.se, oppure a fini
di pubblica utilità con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n°
662, e salvo destinazione imposta dalla legge.
16.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno
devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con obbligo di essere utilizzate a
fini di utilità sociale.
Art. 17 Amministrazione – Anno sociale
17.1 Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici
o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla
Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi
fissati dal presente statuto in base ai bilanci preventivi annuali.
17.2 L’esercizio finanziario dell’Associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31
dicembre.
17.3 Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.
17.4 Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno,
unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, devono
essere approvati dall' Assemblea dei soci entro i termini di legge.
17.5 E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi di riserva o capitale.
Art. 18 Norme finali
18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le
norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto dai seguenti soci:
Barbero Francesco
Currò Placido
Ferrero Mauro
Ferrero Vercelli Chiara
Ferrero Vercelli Luca
Ferrero Vercelli Luigi
Ferrero Vercelli Renato
Giovannini Giuseppe
Lorusso Luciano
Moia Ezio
Morello Claudio
Muresan Adrian
Paonessa Mario
Robustelli Giacomo
Viola Davide
Baldissero Canavese, li 31 gennaio 2014.